Nuovo Statuto, approvato dall’Assemblea dei Soci del 21 giugno 2012

 

Titolo I – Costituzione, sede, durata, scopi

Art. 1 – Costituzione, sede

In conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali sull’associazionismo in agricoltura è costituita ai sensi dell’art. 14 e seguenti del codice civile l’”Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici”, o sinteticamente, “A.Ve.Pro.Bi.”.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Zevio, Località Campagnola, in Via Manzoni n. 99; con delibera del Consiglio Direttivo potrà istituire altrove uffici periferici e dipendenze nonché sedi secondarie.

L’Assemblea ordinaria potrà deliberare la variazione dell’indirizzo della sede legale anche in altri comuni, purché all’interno della Regione Veneto.

L’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione del Veneto.

Art. 2 – Durata

L’Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2052, salvo diversa delibera dell’assemblea.

Art. 3 – Finalità e compiti

L’Associazione, senza fini di lucro, si propone di tutelare gli interessi dei produttori agricoli biologici e biodinamici associati, di sviluppare e razionalizzare il settore delle produzioni agricole biologiche e biodinamiche, soprattutto nelle fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, nell’esclusivo interesse dei produttori agricoli, in armonia con le disposizioni e con le direttive regionali, nazionali e comunitarie, presenti e future, sull’associazionismo e sull’agricoltura, favorire la biodiversità per tutelare l’agroambiente e le generazioni future.

L’Associazione si propone, in particolare, di partecipare in nome e per conto dei propri associati alla programmazione nazionale e regionale del settore del prodotto agricolo biologico e biodinamico, di assumere dalle competenti autorità comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, l’affidamento di compiti e di interventi nella produzione e nel mercato, in armonia con le proprie finalità, di coordinare, indirizzare ed assistere le attività dei produttori agricoli biologici e biodinamici associati, mediante idonee azioni volte alla tutela del mercato nelle zone in cui i produttori associati svolgono le loro attività, con particolare attenzione a forme di vendita diretta (filiera corta).

A tale scopo l’Associazione provvede a:

a) deliberare programmi, regolamenti, disciplinari di produzione, di conservazione di trasformazione, di confezionamento, di vendita, vincolanti per gli associati, riguardanti in particolare la qualità dei prodotti e l’utilizzo di pratiche biologiche e biodinamiche;

b) coordinare l’immissione sul mercato da parte dei propri associati della loro produzione destinata alla commercializzazione, secondo le regole da essa stabilite e controllate; in casi particolari, fermo restando il carattere non lucrativo dell’associazione, immettere sul mercato la produzione degli associati in nome e per conto degli stessi, oppure in nome e per contro proprio; anche in questo caso, l’Associazione potrà tuttavia autorizzare i propri aderenti a commercializzare secondo le stesse norme parte della produzione;

c) stipulare accordi, contratti, convenzioni con privati, enti ed organizzazioni per la fornitura dei servizi utili al raggiungimento degli scopi;

d) promuovere la concentrazione dell’offerta e la regolamentazione dei prezzi;

e) promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la coltivazione dei terreni, per la realizzazione, la gestione, la razionalizzazione di impianti ed attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione, confezionamento, commercializzazione, vendita dei prodotti agricoli biologici;

f) promuovere i prodotti agricoli biologici e biodinamici degli associati, inoltre promuovere forme di collaborazione con istituti universitari ed altri istituti di ricerca, programmi di sperimentazione scientifica, studi e ricerche utili al miglioramento ed alla valorizzazione commerciale del prodotto, ivi comprese iniziative dirette ad incrementarne la produzione, il consumo, la vendita dei prodotti agricoli biologici;

g) curare la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato;

h) rappresentare i propri associati presso organismi ed enti pubblici;

i) stipulare accordi e contratti per la commercializzazione dei prodotti degli associati, secondo le norme regionali, nazionali e comunitarie sulle associazioni di produttori,

j) assicurare ai produttori associati assistenza nei rapporti con gli Enti Locali, con la Regione, con lo Stato e con l’Unione Europea in particolare per l’ottenimento delle agevolazioni creditizie e contributive, in modo da favorire una organica politica finanziaria a favore degli associati;

k) amministrare un fondo di intervento costituito e disciplinato da apposito regolamento interno, alimentato con contributi dei soci, da utilizzare per gli interventi sul mercato e per l’organizzazione di incentivi agli associati che partecipino a determinate azioni promosse dall’Associazione;

l) promuovere e realizzare, direttamente o in collaborazione con organi pubblici o privati, iniziative di divulgazione, di consulenza tecnica, di qualificazione ed aggiornamento professionale dei produttori associati, di formazione e didattica;

m) assumere direttamente nelle fasi di produzione, conservazione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione, vendita dei prodotti degli associati, tutte le iniziative di controllo e di vigilanza per accertare il rispetto dei prefissati disciplinari o regolamenti, di accordi, contratti, convenzioni;

n) riscuotere erogazioni di chiunque a proprio favore corrisposte e riscuotere contributi, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti a favore dell’associato, se da questi delegato, rilasciandone quietanza liberatoria, e provvedere al successivo versamento all’avente diritto;

o) depositare, concedere, tutelare marchi di qualificazione e protezione dei prodotti degli associati;

p) svolgere ogni altra attività atta a raggiungere gli scopi sociali.

In presenza di apposite norme di legge, l’Associazione potrà estendere alcuni servizi, ed in particolare l’attività di controllo del rispetto dei propri disciplinari di produzione, conservazione, trasformazione, confezionamento, vendita, ad aziende biologiche e biodinamiche non associate che ne facciano richiesta, garantendo l’imparzialità dei controlli medesimi.

Per il raggiungimento di questi scopi, l’Associazione potrà compiere attività mobiliari, creditizie e finanziarie ed avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

L’associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione del Veneto.

Art. 4 – Partecipazioni

L’Associazione potrà partecipare ad enti ed organismi pubblici e privati in qualsiasi forma costituiti che svolgano finalità uguali o analoghe a quelle proprie dell’associazione e non i contrasto con gli scopi della stessa.

Titolo II – Associati

Art. 5 – Requisiti

Potranno far parte dell’Associazione i produttori agricoli biologici e biodinamici che operano in conformità ai Regolamenti Comunitari vigenti in materia di agricoltura biologica e biodinamica; potranno altresì essere soci altri operatori iscritti nell’elenco degli operatori biologici della Regione Veneto, purché il loro fatturato sia in prevalenza ottenuto da prodotti da agricoltura biologica o biodinamica certificata. È vietata espressamente la temporaneità alla partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – Modalità per l’adesione

L’aspirante socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

La domanda, redatta su apposito modulo, deve contenere le seguenti indicazioni:

– nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale diverso domicilio o ragione sociale, denominazione e sede, codice fiscale o numero di partita I.V.A.;

– ubicazione, denominazione, estensione dei terreni coltivati o in corso di conversione alle produzioni di interesse dell’Associazione e documentazione in virtù della quale l’azienda risulta essere biologica.

Se la domanda è proposta da persona giuridica, deve altresì indicare:

– la qualifica della persona che sottoscrive, le sue generalità, residenza ed eventuale diverso domicilio, codice fiscale;

– copia della delibera dell’organo statutariamente competente che autorizzi la proposizione della domanda e l’assunzione delle obbligazione conseguenti all’eventuale accoglimento.

Art. 7 – Accettazione delle adesioni

Il Consiglio Direttivo decide entro quattro mesi sulla domanda di ammissione, dandone comunicazione all’interessato entro un mese dalla deliberazione del Consiglio Direttivo che decide insindacabilmente. L’eventuale mancata ammissione deve essere motivata.

Art. 8 – Cessazione da socio

I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte o di scioglimento.

Il socio può recedere in qualunque momento dall’Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima. Il socio decade qualora non abbia più i requisiti per l’ammissione a socio di cui all’art. 5. La decadenza è dichiarata dal consiglio direttivo.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

– abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione e abbia svolto attività contrastanti o concorrenti con l’attività dell’Associazione;

– non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 9 – Diritti e obblighi

Tutti i soci hanno diritto a:

– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– candidarsi per ricoprire le cariche associative;

– partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

– osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

– collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

– astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;

– pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Titolo III – Organi dell’Associazione

Art. 10 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l’Organo di Revisione.

Art. 11 – Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso inviato ai soci e all’organo di revisione almeno dieci giorni prima della giornata fissata per l’assemblea. La convocazione deve avvenire, ad ogni modo, con modalità tali da garantirne la conoscenza personale da parte dei soci.

L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data della prima e dell’eventuale seconda convocazione, la quale deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L’Assemblea è straordinaria quando è chiamata a discutere e deliberare sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento o sulla proroga della durata dell’Associazione.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo.

L’Assemblea deve inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

Art. 12 – Diritto di voto

Partecipano all’Assemblea tutti gli associati aderenti. Ogni associato ha diritto ad un voto e può delegare a rappresentarlo un altro socio, che non può cumulare più di tre deleghe. La delega dovrà essere conferita per iscritto e dovrà essere conservata agli atti dell’Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non possono votare. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

Il Revisore potrà partecipare alle Assemblee con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 13 – Validità dell’Assemblea e delle deliberazioni

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati; per la seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i 3/4 degli associati o delegati, ed in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno il venti per cento degli associati o delegati.

L’Assemblea decide di volta in volta il sistema di votazione.

Le deliberazioni delle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono assunte a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati.

L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di questi, da un presidente eletto dall’Assemblea medesima. Le deliberazioni dell’Assemblea dovranno risultare da apposito verbale redatto da un segretario nominato dall’Assemblea. La raccolta dei verbali resta depositata presso la sede sociale per anni dieci a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 14 – Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. In particolare è di competenza dell’Assemblea:

a) adottare disciplinari comuni e regolamenti interni;

b) discutere i rendiconti e le relazioni annuali predisposte dal Consiglio Direttivo;

c) approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile di ciascun anno;

d) eleggere i membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di Revisione determinandone i compensi, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010 che sancisce che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica ed essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente, ovvero, qualora siano già previsti i gettoni di presenza, questi non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera;

e) deliberare in materia di esclusione dei soci;

f) deliberare su ogni altra questione ad essa riservata dalla Legge o dallo Statuto.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero da cinque a ventuno membri eletti dall’Assemblea previa determinazione del numero dei componenti, che non può comunque essere pari. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Possono far parte del Consiglio Direttivo anche non soci, eletti dall’assemblea dei soci, purché questi non superino la quota di un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l’Assemblea può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea, convocata d’urgenza dall’Organo di Revisione, deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo. La raccolta dei verbali sarà conservata per anni dieci presso la sede sociale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria nei limiti di quanto stabilito annualmente dall’Assemblea.

Esso può pertanto compiere qualsiasi atto di amministrazione che rientri nell’oggetto sociale e che per Statuto o per Legge non competa all’Assemblea, ed in particolare:

a) formulare le proposte da proporre all’Assemblea;

b) deliberare la convocazione dell’Assemblea;

c) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

d) accettare le adesioni, i recessi e le decadenze degli associati;

e) nominare eventuali comitati consultivi determinandone i compiti;

f) affidare gli incarichi direttivi;

g) assumere e licenziare personale;

h) predisporre i rendiconti, la relazione annuale ed il bilancio consuntivo;

i) determinare il contributo annuale a carico degli associati.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un consiglio di presidenza composto dal Presidente, dal o dai Vicepresidenti e da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque; tale consiglio è investito dei compiti che gli saranno affidati dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Presidente

Il Presidente rappresenta l’Associazione in tutte le sedi e ha la rappresentanza legale; ha la facoltà di riscuotere e rilasciare quietanza liberatoria anche nei riguardi di pubbliche amministrazioni; sta in giudizio e nomina procuratori; firma contratti, accordi, convenzioni, transazioni, operazioni di credito, nonché tutti gli atti dell’Associazione conseguenti all’esercizio delle sue attività istituzionali.

Nel caso di assenza o di impedimento è sostituito da un Vicepresidente.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo può delegare una parte delle sue attribuzioni, per un tempo determinato, o per un singolo affare o per una serie di affari, ad un Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo, nonché, con speciale procura, ad un impiegato dell’Associazione.

Art. 18 – Organo di Revisione

L’Organo di Revisione è costituito da un revisore unico o, nel caso sia collegiale, da un collegio composto da tre o più membri, comunque in numero dispari, scelti anche tra non associati a discrezione dell’Assemblea.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L’Assemblea determina il loro compenso all’atto della nomina e per l’intero periodo del loro ufficio.

L’Organo di Revisione deve controllare l’amministrazione, vigilare sull’osservanza della Legge e dell’Atto Costitutivo, operando in conformità a quanto previsto dall’art. 2403 del Codice Civile.

Titolo III – Patrimonio e risorse economiche

Art. 19 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale, che ammonta ad Euro 15.000, dei quali indisponibili Euro 4.500;

b) da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 20 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

a) quote associative, contributi degli aderenti e/o di privati;

b) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;

c) contributi di organismi internazionali;

d) reddito derivanti dal patrimonio di cui all’art. 19;

e) rimborsi derivanti da convenzioni;

f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive, purché non superiori a quelle istituzionali, per le quali sarà tenuta apposita contabilità separata.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione; è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 – Esercizio sociale e rendiconto

L’esercizio dell’Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea annuale il relativo rendiconto economico e finanziario consuntivo.

Il rendiconto economico/finanziario dell’Associazione è pubblico. Lo stesso resterà depositato per dieci anni presso la sede dell’Associazione a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Art. 22 – Contabilità separate

L’Associazione terrà una contabilità separata per le attività commerciali e produttive, che non devono essere superiori alle attività istituzionali, e per le attività che siano oggetto di approvazione da parte della Regione del Veneto, o di altri Enti Pubblici che lo richiedano.

Titolo IV – Scioglimento e liquidazione

Art. 23 – Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio non a scopo di lucro.

Titolo V – Disposizioni generali e finali

Art. 24 – Clausola compromissoria

Gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra Associazione e soci che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

Art. 25 – Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre Leggi in materia.

Art. 26 – Norma transitoria

I membri del Consiglio Direttivo e delle altre cariche sociali in carica al momento dell’approvazione delle presenti modifiche statutarie resteranno tali fino a naturale scadenza del proprio mandato.

F.to Cortiana Giandomenico

F.to Melchiorre Saraceno – L.S..