Statuto

A.Ve.Pro.Bi. Statuto

TITOLO I°
Costituzione, sede, durata, scopi

Art.1 Costituzione, sede
In conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali sull’associazionismo in agricoltura ed in conformità alla legge regionale veneta 57 del 10 settembre 1981, alla legge regionale veneta 24 del 6 aprile 1990 che contiene anche disposizioni riguardanti le associazioni dei produttori biologici ed al regolamento comunitario 2092/91 del 24 giugno 1991 ed alle altre disposizioni comunitarie, nazionali e regionali sull’agricoltura biologica e sulle produzioni biologiche, è costituita l’associazione tra produttori agricoli denominata “Associazione Veneta dei Produttori Biologici”. L’associazione svolge la sua attività nel territorio della regione del Veneto. L’Associazione ha sede a Verona in Via Camuzzoni 1, e potrà istituire altrove uffici periferici e dipendenze. L’assemblea ordinaria potrà deliberare la variazione dell’indirizzo della sede all’interno della provincia di Verona.

Art. 2 Durata
L’Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2040, salvo diversa delibera dell’assemblea.
Art. 3 Finalità e compiti
L’Associazione, senza fini di lucro, si propone di tutelare gli interessi dei produttori biologici associati, di sviluppare e razionalizzare il settore delle produzioni agricole biologiche, soprattutto nelle fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, nell’esclusivo interesse dei produttori agricoli, in armonia con le disposizioni e con le direttive regionali, nazionali, comunitarie, presenti e future sull’associazionismo in agricoltura. L’Associazione si propone, in particolare, di partecipare in nome e per conto dei propri associati alla programmazione nazionale e regionale del settore del prodotto agricolo biologico, di assumere dalle competenti autorità comunitarie, nazionali, regionali, l’affidamento di compiti e di interventi nella produzione e nel mercato, in armonia con le proprie finalità, di coordinare, indirizzare ed assistere le attività dei produttori agricoli biologici associati, mediante idonee azioni volte al miglioramento delle produzioni, alla maggior qualificazione e valorizzazione economica dei prodotti ed alla tutela del mercato nelle zone in cui i produttori associati svolgono la loro attività. A tale scopo l’Associazione provvede a: deliberare programmi, regolamenti, disciplinari di produzione, di conservazione, di trasformazione, di confezionamento, di vendita, vincolanti per gli associati, riguardanti in particolare la qualità dei prodotti e l’utilizzo di pratiche biologiche; coordinare l’immissione sul mercato da parte dei propri associati della loro produzione destinata alla commercializzazione, secondo le regole da essa stabilite e controllate; in casi particolari, fermo restando il carattere non lucrativo dell’associazione, immettere sul mercato la produzione degli associati in nome e per conto degli stessi, oppure in nome e per conto proprio; anche in questo caso, l’Associazione potrà tuttavia autorizzare i propri aderenti a commercializzare secondo le stesse norme parte della produzione; stipulare accordi, contratti, convenzioni con privati, enti od organizzazioni per la fornitura dei servizi utili al raggiungimento degli scopi; promuovere la concentrazione dell’offerta e la regolamentazione dei prezzi; promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la coltivazione dei terreni, per la realizzazione, la gestione, la razionalizzazione di impianti ed attrezzature per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione, confezionamento, commercializzazione, vendita dei prodotti agricoli biologici; attuare forme di propaganda nonché promuovere, anche in collaborazione con istituti universitari ed altri istituti di ricerca, programmi di sperimentazione scientifica, studi e ricerche utili al miglioramento ed alla valorizzazione commerciale del prodotto, ivi comprese iniziative dirette ad incrementare la produzione, il consumo, la vendita dei prodotti agricoli biologici; curare la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti, in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri ed istituti, pubblici e privati, per ricerche di mercato; rappresentare i propri associati presso organismi ed enti pubblici; stipulare accordi e contratti per la commercializzazione dei prodotti degli associati, secondo le norme regionali, nazionali, comunitarie sulle associazioni dei produttori; assicurare ai produttori associati assistenza nei rapporti con la Regione, con lo Stato e con la Comunità Europea, in particolare per l’ottenimento delle agevolazioni creditizie e contributive, in modo da favorire una organica politica finanziaria a favore degli associati; amministrare un fondo di intervento costituito e disciplinato da apposito regolamento interno, alimentato con contributi dei soci, da utilizzare per gli interventi sul mercato e per l’erogazione di incentivi agli associati che partecipino a determinate azioni promosse dall’Associazione; promuovere e realizzare, direttamente od in collaborazione con organi pubblici o privati, iniziative di assistenza tecnica, di qualificazione ed aggiornamento professionale dei produttori associati; assumere direttamente nelle fasi di produzione, conservazione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione, vendita dei prodotti degli associati, tutte le iniziative di controllo e di vigilanza per accertare il rispetto dei prefissati disciplinari o regolamenti, di accordi, contratti, convenzioni; riscuotere erogazioni da chiunque a proprio favore corrisposte e riscuotere contributi, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti a favore dell’associato, se da questi delegata, rilasciandone quietanza liberatoria, e provvedere al successivo versamento dell’avente diritto; depositare, concedere tutelare marchi di fabbrica collettivi di qualificazione e protezione dei prodotti degli associati; svolgere ogni altra attività atta a raggiungere gli scopi sociali. In presenza di apposite norme di legge, l’Associazione potrà estendere alcuni servizi, ed in particolare l’attività di controllo del rispetto dei propri disciplinari di produzione, conservazione, trasformazione, confezionamento, vendita, ad aziende biologiche non associate che ne facciano richiesta, garantendo l’imparzialità dei controlli medesimi. Per il raggiungimento di questi scopi, l’Associazione potrà compiere attività mobiliari, creditizie e finanziarie ed avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
Art. 4 Partecipazioni
L’Associazione potrà partecipare ad enti ed organismi pubblici e privati in qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi propri dell’Associazione.
TITOLO 2° Associati

Art. 5 Requisiti
Potranno far parte dell’Associazione i produttori agricoli biologici e le organizzazioni di produzione o valorizzazione di cui facciano parte produttori agricoli biologici, i quali producano prodotti di base del suolo o dell’allevamento, oppure di base e trasformati; Per produttore agricolo biologico s’intende ai fini del presente statuto il produttore che, titolare o rappresentante a qualsiasi titolo di un’impresa agricola, si attenga alle norme di coltivazione, allevamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conformi alle norme di legge e regolamentari comunitarie, nazionali, regionali, sull’agricoltura biologica e sulle produzioni biologiche.
Art. 6 Modalità per l’adesione
L’aspirante associato deve presentare domanda alla sede dell’associazione o ai suoi uffici periferici. La domanda, redatta su apposito modulo, deve contenere le seguenti indicazioni: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale diverso domicilio, codice fiscale, numero di partita I.V.A., eventuale diversa denominazione della ditta; ubicazione, denominazione, denominazione, estensione dei terreni coltivati o in corso di conversione alle produzioni di interesse dell’Associazione e titolo in virtù del quale l’azienda risulta essere biologica; Se la domanda è proposta da persona giuridica, deve altresì indicare: la ragione sociale, la denominazione, la sede: la qualifica della persona che sottoscrive, sue generalità, residenza ed eventuale diverso domicilio, codice fiscale; copia della delibera dell’organo statutariamente competente che autorizzi la proposizione della domanda e l’assunzione delle obbligazioni conseguenti all’eventuale accoglimento;
Art. 7 Accettazione delle adesioni
Il Consiglio direttivo decide entro quattro mesi sulla domanda di ammissione, dandone comunicazione all’interessato entro un mese dalla deliberazione.
Art. 8 Recesso
Gli associati che lo desiderino, possono recedere dall’Associazione, dopo aver partecipato alla medesima per un periodo di almeno tre anni, a condizione che ne diano avviso per iscritto al Presidente almeno dodici mesi prima. Il recesso ha effetto alla fine dell’esercizio finanziario successivo alla comunicazione, restando impregiudicati gli obblighi assunti dal recedente verso l’Associazione o dall’Associazione verso terzi in nome e per conto del recedente. La cancellazione dell’associato receduto dal libro degli associati dovrà essere effettuata subito dopo il recesso.
Art. 9 Esclusione
Il Consiglio direttivo decide l’esclusione dell’associato, dandone motivata comunicazione scritta all’interessato entro trenta giorni, nei seguenti casi: perdita dei requisiti per l’adesione; decesso per le persone fisiche e scioglimento per le persone giuridiche; inadempienza agli obblighi di produrre, trasformare, commercializzare i prodotti per i quali aderisce secondo le norme e gli impegni di produzione, o di sottoporsi alla vigilanza ed ai controlli dell’associazione; svolgimento da parte del richiedente di attività contrastanti con le finalità o concorrenti con le funzioni dell’Associazione; mancata corresponsione per due annualità consecutive del contributo associativo. L’esclusione lascia impregiudicati gli obblighi assunti dall’escluso nei confronti dell’Associazione.
Art. 10 Diritti
Tutti gli associati hanno pieno diritto: di usufruire dei servizi e dell’assistenza, e di beneficiare delle funzioni svolte dall’Associazione, la quale esclude per l’insieme delle proprie attività ogni discriminazione tra gli associati; di prendere visione, anche avvalendosi di esperti di propria fiducia, dei documenti contabili e dei libri sociali; di proporre agli organi associativi iniziative ed attività secondo le finalità dell’Associazione; di partecipare attivamente a tutte le iniziative assunte dall’Associazione; di recedere dall’Associazione nelle condizioni indicate dal precedente art. 8 e dalle disposizioni di legge.
Art. 11 Obblighi
Gli associati hanno verso l’Associazione i seguenti obblighi: produrre, conservare, trasformare, confezionare secondo le norme di legge sulle produzioni biologiche e secondo i disciplinari adottati dall’Associazione; di commercializzare i prodotti per i quali aderiscono, in conformità alle norme ed ai regolamenti stabiliti dall’Associazione, nelle forme previste nella voce “b” dell’art. 3; di sottoporsi alla vigilanza ed ai controlli dell’Associazione previsti dal precedente art. 3 nella voce “m”; di attenersi alle deliberazioni degli organi statutari; di corrispondere all’Associazione, secondo le modalità prescritte dai competenti organi deliberativi, i contributi associativi necessari al funzionamento dell’Associazione; di versare il contributo associativo di adesione;
TITOLO 3° Organi dell’Associazione

Art. 12
Sono organi dell’Associazione:
l’assemblea generale degli associati;
il consiglio direttivo;
il presidente;
l’organo di revisione;

Art. 13 Assemblea
L’assemblea generale può essere ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente previa deliberazione del Consiglio direttivo, mediante avviso inviato ai soci e all’organo di revisione almeno dieci giorni prima della giornata fissata per l’assemblea. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data della prima e dell’eventuale secondo convocazione, la quale dev’essere tenuta almeno ventiquattr’ore dopo la prima. L’assemblea è straordinaria quando è chiamata a discutere e deliberare sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento o la proroga della durata dell’Associazione. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’assemblea generale deve essere convocata qualora ne faccia richiesta motivata almeno il venti per cento degli associati, o d’iniziativa dell’organo di revisione:
Art. 14 Diritto di voto
Partecipano all’assemblea generale tutti gli associati aderenti che siano in regola con il versamento del contributo associativo. Ogni associato ha diritto ad un voto e può delegare a rappresentarlo un familiare od un altro socio, che non può cumulare più di tre deleghe. La delega dovrà essere conferita per iscritto e dovrà essere conservata agli atti dell’Associazione. Il Presidente, i membri del Consiglio direttivo e dell’organo di revisione, anche se non sono produttori associati, partecipano alle assemblee con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
Art. 15 Validità dell’assemblea e delle deliberazioni
L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati; per la seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati o dei delegati, ed in seconda convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno il dieci per cento degli associati o delegati. L’assemblea decide di volta in volta il sistema di votazione. Le deliberazioni delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono assunte a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati: L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o, in assenza, dal vicepresidente o, in assenza di questi, da un presidente eletto dall’assemblea medesima. Le deliberazioni dell’assemblea dovranno risultare da apposito verbale redatto da un segretario nominato dall’assemblea. La raccolta dei verbali resta depositata presso la sede sociale per anni dieci a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 16 Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto di un numero da cinque a ventuno membri eletti dall’assemblea generale previa determinazione del numero dei componenti. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti: Possono far parte del Consiglio direttivo anche non soci. I consiglieri eleggono al loro interno un presidente ed uno o più vicepresidenti: Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri del consiglio direttivo, questo li sostituisce con la necessaria approvazione dell’Organo di revisione. I membri così nominati rimangono in carica fino alla prima assemblea successiva per il rinnovo delle cariche. Se nel corso dell’esercizio viene a mancare la maggioranza dei membri del consiglio direttivo, i membri rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l’assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d’urgenza dall’Organo di revisione, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o in sua vece dal Vicepresidente che lo sostituisce , ogni qual volta lo ritenga utile, oppure quando sia fatta domanda motivata da almeno il venticinque per cento dei consiglieri. Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio direttivo dovranno risultare da apposito verbale. La raccolta dei verbali sarà conservata per anni 10 presso la sede sociale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 17 Competenze del Consiglio
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per la gestione dell’Associazione, fatti salvi i poteri espressamente riservati per statuto o per disposizione di legge all’assemblea generale. Esso può pertanto compiere qualsiasi atto di amministrazione che rientri nell’oggetto sociale, che per statuto o per disposizione di legge competa all’assemblea, ed in particolare: formulare le proposte da sottoporre all’assemblea; deliberare la convocazione dell’assemblea; eseguire le deliberazioni dell’assemblea; accettare le adesioni ed i recessi, deliberare le esclusioni; nominare eventuali comitati consultivi e determinarne i compiti; affidare gli incarichi direttivi; predisporre i bilanci preventivi, i rendiconti, la relazione annuale: Il Consiglio direttivo può inoltre nominare un consiglio di presidenza composto dal presidente, dal o dai vicepresidenti e da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque. Il Consiglio di presidenza è investito dei compiti che gli saranno affidati dal Consiglio direttivo.
Art. 18 Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione in tutte le sedi e ne ha la firma legale; ha la facoltà di riscuotere e rilasciare quietanza liberatoria anche nei riguardi di pubbliche amministrazioni; sta in giudizio e nomina procuratori; firma contratti, accordi, convenzioni, transazioni, operazioni di credito, nonché tutti gli atti dell’Associazione conseguenti all’esercizio delle sue attività istituzionali . Nel caso di assenza o di impedimento è sostituito da un vicepresidente. Previa autorizzazione del consiglio direttivo può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a tempo determinato o indeterminato, per un singolo affare o per serie di affari, ad un vicepresidente o ad un membro del consiglio direttivo, nonché, con speciale procura, ad un impiegato dell’Associazione.
Art.19 Organo di revisione
L’organo di revisione è costituito da un revisore unico o da un collegio composto da due o più membri scelti anche tra non associati a discrezione dell’assemblea. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’assemblea determina il loro compenso all’atto della nomina e per l’intero periodo del loro ufficio. L’organo di revisione deve controllare l’amministrazione, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, operando in conformità a quanto previsto dall’articolo 2403 del codice civile
Art.20 Collegio dei Probiviri
Ogni controversia tra l’associazione e gli associati o aspiranti associati che comunque riguardi l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni degli organi associativi competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso, sarà risolta in via arbitrale da un Collegio di Probiviri. Il Collegio dei Probiviri verrà costituito in occasione di ciascuna controversia e sarà composto da tre membri, così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente ed il terzo di comune accordo o in mancanza di accordo, entro giorni trenta dalla prima dichiarazione di voler adire il Collegio, su iniziativa della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Verona. Qualora per qualsiasi motivo venga meno uno degli arbitri di parte già nominato e la relativa parte non lo sostituisca entro dieci giorni dalla richiesta di provvedervi proveniente dalla controparte, il proboviro venuto meno sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Verona su istanza di detta controparte. Il terzo proboviro fungerà da presidente del collegio. Il ricorso alla procedura arbitrale deve essere proposto a pena di decadenza, nel termine di tre mesi dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia. Il lodo del Collegio dei Probiviri è deliberato a maggioranza e comunicato in forma scritta alle parti interessate ed al Consiglio Direttivo.
TITOLO IV Norme finanziarie e contabili

Art.21 Quote di Adesione
Il contributo associativo di adesione viene determinato dall’assemblea degli associati.
Art.22 Contributi annuali
Annualmente, con l’approvazione del bilancio preventivo, l’Assemblea generale determina l’ammontare dei contributi associativi a carico degli associati, necessario per sostenere i costi generali di funzionamento dell’associazione In sede di approvazione del bilancio consuntivo annuale, l’Assemblea può determinare una maggiorazione o una riduzione dei contributi associativi per l’esercizio trascorso, sulla base degli effettivi costi sostenuti dall’Associazione.
Art.23 Patrimonio
Il Patrimonio, o fondo comune, dell’Associazione è costituito: dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni od altro, sono o vengono in proprietà dell’Associazione; dalle somme che in sede di approvazione del rendiconto annuale, l’Assemblea destina ad aumento del patrimonio; Durante la vita dell’Associazione gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione del contributo associativo di adesione in caso di recesso. I creditori particolari degli associati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Nel caso di scioglimento dell’Associazione, spetta all’assemblea straordinaria decidere sulla destinazione del fondo comune al netto delle spese, degli oneri e degli obblighi di qualsiasi natura. In ogni caso tale importo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art.24 Esercizio sociale e rendiconto
L’esercizio dell’associazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio direttivo sottopone all’Assemblea generale il relativo rendiconto economico e finanziario e le sue proposte per l’eventuale maggiorazione o diminuzione dei contributi associativi annuali decisi in sede di bilancio di previsione, nonché il bilancio di previsione per l’esercizio successivo. Il Rendiconto economico e finanziario dell’associazione è pubblico. Lo stesso resterà depositato per dieci anni presso la sede dell’associazione a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il rendiconto economico e finanziario, unitamente alle eventuali proposte di maggiorazione o diminuzione dei contributi associativi ed al bilancio di previsione, dovranno essere depositati presso la sede dell’associazione nei 15 giorni antecedenti l’assemblea a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.
Art.25 Contabilità separate.
L’associazione terrà una contabilità separata per le attività che siano oggetto di approvazione da parte della Regione del Veneto, in conformità all’art.6,lettera “h”, del regolamento 1360/78 dell’Unione Europea.

Calendario

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